14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11072 del 16 marzo 2015
Testo massima n. 1
Integra gli estremi del reato di cui all’art. 490 cod. pen., in relazione agli artt. 477 e 482 dello stesso codice, la condotta di distruzione, soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo poiché queste costituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano la immatricolazione e l’iscrizione al pubblico registro automobilistico. [ Fattispecie relativa all’occultamento della targa di una vettura mediante terriccio, in cui la S.C. ha escluso l’applicabilità della contravvenzione di cui all’art. 102 Cod. Strad., riservata alle ipotesi in cui l’occultamento della targa sia stato determinato da fattori occasionali ].
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