14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2436 del 15 marzo 1993
Testo massima n. 1
Non integra il delitto di falso per occultamento previsto dall’art. 490 c.p. il rifiuto, comunque motivato, di rendere accessibile un determinato documento agli aventi diritto, poiché in siffatto comportamento non è ravvisabile un attentato alla fede pubblica. [ Fattispecie relativa al rifiuto opposto dal preside di un istituto tecnico agli insegnanti che avevano chiesto di consultare il registro dei verbali del consiglio di istituto e quello dei verbali del collegio dei docenti, allo scopo di salvaguardarne l’integrità e non per sottrarli alla loro funzione ].
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