14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4752 del 16 maggio 1985
Testo massima n. 1
Le distinte di versamento e di prelevamento adoperate dagli istituti di credito servono a contabilizzare le singole operazioni e si esauriscono nella materialità della registrazione del movimento di danaro in relazione al conto intrattenuto. Esse, in quanto compilate direttamente dai clienti della banca, hanno carattere di scritture private, trattandosi di documenti riferibili ad attività dell’interessato che richiede all’istituto bancario la prestazione del servizio: la funzione dell’istituto, sia pubblico che privato, in relazione alle stesse, non si estende all’attestazione o certificazione dell’identità del soggetto titolare del conto. Ne consegue che la semplice falsificazione della sottoscrizione di dette distinte è l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 485 c.p.
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