Cass. pen. n. 1720 del 16 gennaio 2009

Testo massima n. 1


Integra il delitto di falso in scrittura privata - e non quello di falso in titoli di credito ex art. 491 c. p. - l'apposizione di una falsa firma di girata su un assegno già posto all'incasso e protestato, in quanto con il protesto si esaurisce la funzione tipica dell'assegno e viene meno la sua capacità di circolazione privilegiata, che giustifica la tutela penale rafforzata.