14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9014 del 21 luglio 1980
Testo massima n. 1
La sottoscrizione di una cambiale col proprio nome e cognome, ma con la falsa aggiunta della qualifica di rappresentante di una società commerciale, costituisce falsità ideologica e non materiale. In tal caso, infatti, non viene meno la genuinità della scrittura, essendovi identità tra l’autore apparente e l’autore reale di essa, ma viene meno soltanto la veridicità del documento, perché la falsa qualifica del sottoscrittore equivale ad asserzione, contro la verità, di essere organo rappresentativo della società fatta apparire come obbligata.
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