14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 16566 del 17 aprile 2009
Posted at 19:49h
in Massimario
Testo massima n. 1
La falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull’autovettura, integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]