Cass. pen. n. 10699 del 14 dicembre 1979

Testo massima n. 1


L'uso della scrittura privata falsa, richiesta dall'art. 485 c.p. per la consumazione del reato, consiste in una qualsiasi attività diretta a realizzare gli effetti giuridici che essa è capace di produrre. Perché si realizzi un uso penalmente rilevante, la scrittura privata falsa non solo deve uscire dalla sfera personale dell'agente, ma deve essere concretamente idonea a produrre conseguenze giuridiche nei riguardi dei terzi estranei alla falsificazione. In caso di cambiale spedita per posta, il delitto di falso si consuma nel momento e nel luogo in cui essa perviene al destinatario.