Cass. pen. n. 2834 del 2 aprile 1983

Testo massima n. 1


Poiché il falso in scrittura privata non è punibile senza l'uso del documento, il tentativo è configurabile soltanto con riguardo alla condotta diretta a concretare l'uso. (Nella specie si trattava di titoli cambiari contraffatti in relazione ai quali erano state avviate trattative per lo sconto).