14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 767 del 27 gennaio 1984
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di falsità in scrittura privata, qualora consista nella alterazione della data di scadenza indicata nell’atto quale termine di adempimento dell’obbligo assunto dalla parte acquirente, si consuma anche mediante l’invio di una fotocopia da parte dell’agente all’altro contraente, al fine di procurarsi il vantaggio derivante dallo spostamento nel tempo dell’obbligo di adempiere.
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