14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5338 del 4 febbraio 2015
Testo massima n. 1
Il delitto di falso in scrittura privata [ art. 485 cod. pen. ] si consuma nel momento in cui, per la prima volta, si fa uso della scrittura falsificata, ossia quando essa esce dalla sfera di disponibilità dell’agente, producendo i suoi effetti giuridici nei confronti dei terzi. [ Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto consumato il reato in questione nel luogo in cui erano pervenute le scritture private false, costituite da una dichiarazione dell’asserito datore di lavoro circa la sussistenza del rapporto di lavoro e da una correlata busta paga, alla società finanziaria richiesta dell’erogazione di un mutuo rimborsabile mediante la cessione di quote della retribuzione mensile ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]