14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7703 del 19 febbraio 2015
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 485 cod. pen., nella nozione di scrittura privata devono essere ricompresi non solo gli atti che contengono dichiarazioni o manifestazioni di volontà idonee a costituire ovvero modificare diritti e posizioni oggettive, ma anche quelli relativi a situazioni da cui possono derivare effetti giuridicamente rilevanti per un determinato soggetto. [ Fattispecie relativa all’apposizione di una falsa firma di un architetto su un allegato planimetrico depositato unitamente alla dichiarazione di inizio attività di lavori di ristrutturazione di un fabbricato ].
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