14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 47601 del 18 novembre 2014
Testo massima n. 1
Sussiste il “falso innocuo” quando l’infedele attestazione [ nel falso ideologico ] o la compiuta alterazione [ nel falso materiale ] sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l’innocuità deve essere valutata non con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all’idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica. [ In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata la quale aveva ravvisato la sussistenza del reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico nella falsa dichiarazione, resa in occasione dello svolgimento di una procedura di appalto pubblico, di possedere i requisiti richiesti dall’art. 38, comma secondo, lett. c ], d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, per la partecipazione alla gara ].
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