14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5211 del 13 aprile 1989
Testo massima n. 1
La falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico [ art. 483 c.p. ] ricorre qualora il privato attesti falsamente in un atto pubblico fatti che l’attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente e dei quali l’atto era destinato a provare la verità. [ Nella specie, la corte ha così qualificata l’attività del privato che era stato chiamato a rispondere del reato ex art. 479 c.p. perché in concorso con due pubblici funzionari, assolti con formula piena, mentre il privato era stato assolto con formula dubitativa ].
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