14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8909 del 31 luglio 1998
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in Massimario
Testo massima n. 1
Oggetto della tutela del reato di falsità personale, di cui all’art. 495 c.p., è un contrassegno personale della persona fisica e non anche delle persone giuridiche che abbiano a qualificarsi nei confronti della pubblica amministrazione. Le false attestazioni sulle persone giuridiche, quali falsità ideologiche, vanno inquadrate nella fattispecie astratta dell’art. 483 c.p.
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