Cass. pen. n. 26262 del 27 luglio 2006

Testo massima n. 1


Il reato di falsità ideologica in atti pubblici commesso dal privato, se finalizzato alla indebita percezione di erogazioni pubbliche, non concorre, ostandovi il principio di specialità, con quello di cui all'art. 316 ter c.p. ma è da questo assorbito.

Normativa correlata