14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13556 del 31 marzo 2008
Testo massima n. 1
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico [ art. 483 c.p. ] la condotta di colui che attesti falsamente il possesso dei requisiti morali richiesti, ex art. 5, commi secondo e quarto D.L.vo n. 114 del 1998, per l’esercizio di attività commerciali omettendo ancorché il modulo sottoscritto indichi esplicitamente tutte le ipotesi ostative e tutti gli avvertimenti per il caso di falsità di avere subito una sentenza di applicazione della pena per delitto [ nella specie ricettazione ], in quanto le dichiarazioni sostitutive, attestanti stati e qualità personali, ex art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, «sono considerate come fatte a pubblico ufficiale » e, d’altro canto, l’atto nel quale tali dichiarazioni sono trasfuse è destinato a provare la verità dei fatti attestati e a produrre specifici effetti.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]