Cass. pen. n. 11399 del 23 novembre 1995
Testo massima n. 1
Nel delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la punibilità non è subordinata ad una specifica previsione normativa che stabilisca il valore probatorio de veritate del fatto attivato dal privato; risponde, pertanto, del delitto il privato che denunci falsamente ai carabinieri lo smarrimento di alcuni titoli di credito.