14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2114 del 6 marzo 1997
Testo massima n. 1
In materia di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, deve affermarsi che il verbale di denuncia di smarrimento di assegni attesta sino a querela di falso che essa è stata ricevuta dall’ufficiale di P.G. che lo redige, e attesta altresì la non disponibilità dei titoli da parte del dichiarante, a far data da un certo momento storico. Pertanto, se la denunzia è falsa il riversamento del suo contenuto dichiarativo in un atto pubblico integra comunque il reato di cui all’art. 483 primo comma c.p., né rileva l’uso dell’atto pubblico falso, poiché esso non rientra tra gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 483 c.p.
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