14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10388 del 1 settembre 1999
Testo massima n. 1
In tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, sussiste l’elemento materiale del reato contestato in caso di denunzia — ricevuta da ufficiale di polizia giudiziale — di smarrimento di targhe e documenti di circolazione. Invero detta denuncia, costituendo presupposto necessario nel procedimento amministrativo per il rilascio dei duplicati, ed attestando, sia la provenienza della dichiarazione dalla persona legittimata ad ottenere i duplicati stessi, sia il dato oggettivo della perdita dei documenti e delle targhe, integra una dichiarazione a contenuto probatorio convenzionale, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi, la cui natura vincola il denunciante all’obbligo di dichiarare il vero.
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