14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 34815 del 26 settembre 2001
Testo massima n. 1
La falsità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale nella domanda di sanatoria edilizia, è punita ai sensi dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la sanzione prevista dall’art. 483 c.p. [ falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico ]; ne consegue che, nel caso in cui le predette dichiarazioni siano allegate a corredo di una domanda di definizione agevolata di violazione edilizia, non rileva, ai fini della configurabilità del reato, la natura di mera autorizzazione amministrativa della concessione in sanatoria, che è soltanto l’atto finale del procedimento.
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