14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6063 del 11 febbraio 2009
Testo massima n. 1
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico [ art. 483 c.p. ], la condotta di colui che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, presentata al Comune e preordinata ad ottenere la reintestazione dell’autorizzazione amministrativa relativa ad un pubblico esercizio, attesti falsamente di non aver riportato condanne penali, in quanto detta autocertificazione riveste la funzione [ art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 ] di provare i fatti attestati, evitando al privato l’onere di provarli con la produzione di certificati [ nella specie certificato del casellario giudiziale ] e così collegando l’efficacia probatoria dell’atto al dovere del dichiarante di dichiarare il vero.
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