Cass. pen. n. 1205 del 13 gennaio 2015

Testo massima n. 1


Non integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che depositi presso l'ufficio del registro delle imprese, tenuto dai funzionari della Camera di commercio, bilanci di esercizio di una società non formalmente approvati, in quanto non sussiste alcuna norma che conferisca attitudine probatoria all'attività dei suddetti funzionari in ordine al contenuto degli atti di cui ricevono il deposito.

Normativa correlata