Cass. pen. n. 4988 del 27 maggio 1981
Testo massima n. 1
Il reato di falso materiale in certificazione o autorizzazione amministrativa commesso da privato, previsto dall'art. 477 c.p. in relazione all'art. 482 c.p., si perfeziona non appena sia compiuta l'alterazione o contraffazione dell'atto non essendo richiesto anche l'uso del documento.