Cass. pen. n. 3055 del 13 marzo 1987
Testo massima n. 1
Il foglio di presenza istituito presso le pubbliche amministrazioni, per documentare la presenza lavorativa dei dipendenti, ai fini della corresponsione della paga ad essi spettante, è atto pubblico anche se materialmente sottoscritto e firmato dagli stessi dipendenti. (Applicazione del principio in tema di falsità in atti).