14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6850 del 14 giugno 1994
Testo massima n. 1
Il decreto di trasferimento di immobili emesso in sede di espropriazione immobiliare individuale dal giudice dell’esecuzione o, in sede di vendita fallimentare, dal giudice delegato al fallimento, è atto pubblico di fede privilegiata, poiché presuppone l’attestazione di quei fatti [ avvenuta aggiudicazione, versamento del prezzo, ecc. ] senza i quali il decreto stesso non potrebbe essere emanato. La sottoscrizione apposta dal cancelliere poi, ha la funzione di attestare il deposito del suddetto provvedimento, ed è pertanto di per sé fidefaciente, in quanto relativa ad attività [ ricezione ] compiuta dal cancelliere pubblico ufficiale. [ Fattispecie di contraffazione dei decreti di trasferimento di immobili commessa dal privato, ipotizzata dagli artt. 476, comma 2 e 482 c.p. ].
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