14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2004 del 5 marzo 1999
Testo massima n. 1
Deve riconoscersi la natura di atto pubblico fidefacente al libretto degli esami universitari che contiene dichiarazioni effettuate dal docente nell’esercizio delle sue pubbliche funzioni attestanti l’esecuzione delle operazioni di esame e relativo esito, nonché all’atto ricognitivo degli esami, c.d. curriculum, che attesta il superamento degli esami e la corrispondenza per natura e numero a quelli prescritti al fine di consentire l’ammissione del candidato all’esame di laurea [ fattispecie in tema di falso materiale in atto pubblico ]. [ Mass. redaz. ].
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