14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5401 del 11 febbraio 2005
Testo massima n. 1
Integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative [ artt. 477 e 482 c.p. ], la riproduzione fotostatica del permesso di accesso a zona a traffico limitato, a nulla rilevando, a tal fine, l’assenza della attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del fatto allorché, come nella fattispecie, il documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all’originale, come tali, idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede.
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