Cass. pen. n. 34340 del 26 settembre 2005

Testo massima n. 1


La copia fotostatica a colori di un permesso di parcheggio per invalidi, se priva di qualsiasi attestazione di autenticità, non integra il reato di falsità materiale commessa da privato, né altre ipotesi di falso documentale, (fattispecie nella quale era stato accertato che l'imputato era titolare del permesso originale, mentre non era risultato in possesso di una sola autovettura).

Normativa correlata