Cass. pen. n. 13541 del 11 aprile 2012
Testo massima n. 1
La formazione da parte di un privato di una fotocopia riproducente un'inesistente copia conforme di un'ordinanza di cancellazione di un sequestro conservativo, utilizzata al fine di ottenere la liberazione del bene assoggettato al vincolo reale, integra il delitto di falsità materiale commessa da privato in copie autentiche (artt. 478 e 482 c.p.), essendo detta fotocopia non presentata come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi in buona fede.