14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3718 del 27 gennaio 2015
Testo massima n. 1
Nel reato di falso ideologico, è da ricondurre all’area del dolo e non a quella dell’errore professionale, la condotta del medico che, ai fini del rilascio del certificato relativo alla capacità a deambulare delle persone richiedenti il contrassegno necessario per i parcheggi preferenziali, invece di effettuare un accertamento diagnostico sulla “attuale” capacità di deambulazione del soggetto interessato, in coerenza con quanto previsto dall’art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992, effettua una valutazione in forma prognostica sul decadimento futuro delle facoltà motorie, in quanto la percezione della differenza tra i due accertamenti [ quello attuale e quello prognostico ] non necessita di particolari competenze specialistiche e non richiede l’esercizio di alcuna discrezionalità tecnica.
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