14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13623 del 4 aprile 2001
Testo massima n. 1
A seguito della abrogazione dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 [ disposta dall’art. 3, comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ], la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non necessita più di autenticazione; ne consegue che il venir meno della antigiuridicità del fatto trasforma il falso punibile in falso innocuo, in quanto inidoneo a vulnerare l’interesse tutelato dalla genuinità del documento e non più idoneo a conseguire uno scopo antigiuridico, nonché irrilevante ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio. [ Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale un notaio era stato condannato per il delitto ex art. 479 c.p. per avere falsamente attestato essere avvenuta in sua presenza la sottoscrizione in calce a richiesta di rilascio di un passaporto ].
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