14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 39065 del 15 ottobre 2003
Testo massima n. 1
In tema di reati contro la fede pubblica, anche a seguito del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 che ha “privatizzato” il rapporto di pubblico impiego, il cartellino orario e la scheda magnetica che attestano l’attività prestata dai medici nel presidio ospedaliero — equiparabili al foglio di presenza sottoscritto dal pubblico dipendente — costituiscono a tutti gli effetti atto pubblico, in quanto rientrano nell’attività certificativa che determina effetti rilevanti per la Pubblica Amministrazione, sia per quel che concerne la prova della presenza del sanitario sul posto di lavoro, sia in ordine al controllo dell’attività di assistenza sanitaria fornita dall’ente ospedaliero, preordinato a garantire un grado sufficiente di prestazioni sanitarie, quale espressione di una funzione considerata essenziale dallo Stato e dalla Regione. Ne consegue che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico [ art. 479 c.p. ] la condotta del medico ospedaliero che — facendo timbrare o “smarcando” le schede marcatempo — abbia attestato di essere presente in ospedale in orari in cui, invece, era assente.
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