14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 34333 del 26 settembre 2005
Testo massima n. 1
In tema di falsità ideologica,l’ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche ai suoi presupposti necessari [ cosiddette attestazioni implicite ], tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione, poiché in tal caso occorre legalmente fare riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell’atto stesso. [ Fattispecie riguardante la attestazione, sul registro di classe, della assenza di alcuni alunni, dalla quale è stata ricavata la implicita attestazione della preventiva verifica della presenza degli altri e conseguentemente, data la falsità di tale ultima evenienza, la sussistenza del reato di cui all’art. 479 c.p. ].
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