14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 14256 del 4 aprile 2008
Testo massima n. 1
Integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietario, amministratore o collaboratore di un’officina autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente sul libretto di circolazione l’avvenuta revisione delle auto, in quanto contiene l’attestazione del pubblico ufficiale di un’attività direttamente compiuta o di un fatto avvenuto alla sua presenza; si tratta, infatti, di attività della P.A. disciplinata da norme di diritto pubblico [ art. 80, commi primo — sedicesimo, c.s. ] di guisa che a coloro che la svolgono è riservata la qualifica di pubblici ufficiali in quanto formano o concorrono a formare la volontà della P.A. per mezzo dei poteri certificativi ad essi conferiti dalla legge.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]