14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 30195 del 28 luglio 2011
Testo massima n. 1
Integra il reato di cui agli artt. 476 e 479 c.p. [ falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ] – e non quello di cui all’art. 480 c.p. che ricorre soltanto nel caso in cui l’attestata veridicità della sottoscrizione sia priva della menzione di attività dal notaio compiute o percepite personalmente – il notaio che attesti falsamente di avere presenziato – nel proprio studio – alla firma apposta in calce ad un contratto di compravendita di un automobile e, quindi, alla personale identificazione della stessa.
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