14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13249 del 13 aprile 2006
Testo massima n. 1
In tema di falsità ideologica, l’inganno da cui deriva la responsabilità ex art. 48 c.p. può consistere, in qualunque artificio o altro comportamento atto a sorprendere l’altrui buona fede, attraverso il quale l’autore mediato induca in errore l’autore immediato del delitto. A tal fine possono rilevare, accanto a condotte descrittive o constatative volte a rappresentare una distorta realtà fattuale, anche condotte di natura puramente valutativa ovvero prospettazioni fatte in assenza di parametri normativi predeterminati, quando le stesse provengano da soggetti la cui posizione istituzionale o le cui qualità professionali siano tali da suscitare ragionevole affidamento nel pubblico ufficiale. [ Fattispecie di falso ideologico, nella quale la Corte ha ritenuto idonea per la configurabilità del reato la attestazione contraria a verità resa dal titolare dell’ufficio tecnico comunale circa l’esistenza di una «progettazione esecutiva» di lavori pubblici — la cui nozione all’epoca dei fatti non risultava ancora normativamente determinata — alla quale era seguita la relativa approvazione da parte del consiglio comunale ].
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