Cass. pen. n. 13249 del 13 aprile 2006

Testo massima n. 1


In tema di falsità ideologica, l'inganno da cui deriva la responsabilità ex art. 48 c.p. può consistere, in qualunque artificio o altro comportamento atto a sorprendere l'altrui buona fede, attraverso il quale l'autore mediato induca in errore l'autore immediato del delitto. A tal fine possono rilevare, accanto a condotte descrittive o constatative volte a rappresentare una distorta realtà fattuale, anche condotte di natura puramente valutativa ovvero prospettazioni fatte in assenza di parametri normativi predeterminati, quando le stesse provengano da soggetti la cui posizione istituzionale o le cui qualità professionali siano tali da suscitare ragionevole affidamento nel pubblico ufficiale. (Fattispecie di falso ideologico, nella quale la Corte ha ritenuto idonea per la configurabilità del reato la attestazione contraria a verità resa dal titolare dell'ufficio tecnico comunale circa l'esistenza di una «progettazione esecutiva» di lavori pubblici — la cui nozione all'epoca dei fatti non risultava ancora normativamente determinata — alla quale era seguita la relativa approvazione da parte del consiglio comunale).

Normativa correlata