14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 24872 del 6 luglio 2005
Testo massima n. 1
È tuttora configurabile il reato di falso ideologico in atto pubblico nel caso di falsa attestazione, da parte del pubblico ufficiale, dell’avvenuta apposizione, in sua presenza, della firma dell’interessato in calce ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nulla rilevando in contrario che, in base all’attuale normativa, detta firma non necessiti di autenticazione.
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Testo massima n. 1
In tema di falsità in atti, l’abrogazione delle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968 n. 15 [ attuata in via generale, da ultimo, dall’art. 77 del D.L.vo 28 dicembre 2000 n. 445 ], in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve piú essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporta l’inutilità del falso eventualmente compiuto mediante l’autenticazione, in quanto quest’ultima, ancorchè non piú richiesta, può potenziare l’efficacia probatoria di cui l’atto è dotato. [ In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che aveva ravvisato la sussistenza del reato di cui all’art. 479 c.p. in relazione alla falsa attestazione della presenza davanti al notaio del richiedente, in sede di autentica della sottoscrizione e della fotografia apposte sulla domanda di rinnovo del passaporto ].
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