14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 14718 del 14 novembre 1990
Testo massima n. 1
Commette falsità ideologica in atto pubblico ex artt. 476 e 479 c.p., il notaio che, nel redigere l’atto di autenticazione di firma, attesti contrariamente al vero che la sottoscrizione è stata apposta alla sua presenza e di aver previamente accertato l’identità del sottoscrittore. Qualora, invece, il notaio attesti falsamente la veridicità della sottoscrizione senza fare alcuna menzione di attività da lui compiute o percepite, si rende colpevole di falsità ideologica in certificato di cui all’art. 480 c.p., in quanto una tale dichiarazione personale di scienza non può essere assimilata, né per il contenuto, né per gli effetti, all’attestazione di attività conferite da pubblico ufficiale secondo le formalità previste dall’art. 2703 c.c.
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