14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10346 del 15 novembre 1993
Testo massima n. 1
Il comportamento del pubblico ufficiale — nella specie maresciallo della Polizia di Stato — il quale, per far conseguire l’autorizzazione al porto d’armi ad una persona, abbia soppresso sulla richiesta i veri dati anagrafici di questa ed abbia apposto, immettendoli poi nel terminale, falsi dati, integra i reati di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all’art. 476 c.p., e di soppressione di atti veri di cui all’art. 490 stesso codice. Infatti, l’autorizzazione al porto d’armi è atto pubblico in quanto costitutivo di situazione soggettiva di rilevanza pubblicistica, sicché l’informazione al terminale, che è funzionale al rilascio dell’autorizzazione, è rilevante ai fini della tutela del falso documentale perché atto interno finalizzato al rilascio del documento.
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