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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3002 del 26 marzo 1996

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3002 del 26 marzo 1996

Testo massima n. 1

La denuncia di successione è un atto eterogeneo, formato dalla dichiarazione del denunciante in ordine agli elementi da cui trae origine l’obbligo tributario, cui segue nello stesso documento l’atto del pubblico ufficiale, il quale determina e certifica l’ammontare della relativa imposta. Dopo la presentazione all’ufficio da parte del privato, la dichiarazione di successione costituisce il primo atto del procedimento amministrativo, assume natura pubblica sottratta alla disponibilità del denunziante e diviene oggetto della potestà certificativa ed autoritativa del pubblico ufficiale. Il privato può — nei modi, forme e tempi previsti da leggi e regolamenti — procedere ad integrazione e rettifiche della dichiarazione, ma nessuna modificazione o correzione può apportarsi sul modulo di denuncia già presentato, per elementari esigenze di trasparenza e di controllo da parte della pubblica amministrazione. La consapevole immutazione degli elementi di fatto da parte del pubblico ufficiale, in concorso con i consenzienti privati dichiaranti, operata al fine di una più favorevole determinazione della somma da versare a titolo di imposta, integra il delitto di falsificazione materiale di atto pubblico.

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