14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3667 del 19 marzo 1999
Testo massima n. 1
La falsità ideologica riguarda l’atto nel suo contenuto ideale il quale risulta così non veritiero, mentre quella materiale attiene alla realtà fenomenica del medesimo nel senso che fa apparire venuto ad esistenza un atto che non è mai stato formato. Ne consegue che qualora, con riguardo a rogito notarile, le relative dichiarazioni provengano da persona diversa da quella che figura averle rese e sottoscritte sussiste soltanto la seconda ipotesi; in tale evenienza anche le attestazioni circa la presenza e l’attività del soggetto in realtà non comparso concorrono alla realizzazione della falsità materiale per cui esse non possono essere separatamente considerate quali integranti la falsità ideologica.
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