14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 29109 del 18 luglio 2001
Testo massima n. 1
Agli effetti delle norme sul falso documentale, il registro per l’apposizione delle firme dei sottoposti alla libertà controllata è atto pubblico, in quanto il predetto registro è obbligatoriamente tenuto per l’esercizio di una pubblica funzione di controllo sul rispetto di un obbligo imposto dalla legge, demandato all’ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, al comando carabinieri territorialmente competente che ha il dovere di segnalare tempestivamente al magistrato di sorveglianza le violazioni accertate. [ Fattispecie in tema di soppressione di atto vero ].
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