14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11920 del 18 dicembre 1997
Posted at 19:51h
in Massimario
Testo massima n. 1
Integra gli estremi del reato di falso materiale in atto pubblico la alterazione, al momento della apertura delle buste contenenti le generalità del candidato, della votazione annotata sugli elaborati d’esame all’atto della correzione, del giudizio dell’elaborato espresso dalla commissione esaminatrice, indipendentemente dalla avvenuta annotazione e sottoscrizione dei relativi verbali.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]