14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 46852 del 22 dicembre 2005
Testo massima n. 1
In tema di falso documentale, costituisce atto pubblico il verbale del Consiglio di Istituto di una scuola pubblica, in quanto atto idoneo a documentare, nell’ambito della P.A., le attività e gli adempimenti necessari per la realizzazione dei compiti istituzionali ed a produrre effetti nei confronti dei terzi. Integra, pertanto, il reato di cui all’art. 476 c.p. la condotta del soggetto che, in qualità di preside dell’Istituto, falsifichi, istigando altro soggetto all’esecuzione materiale, il detto verbale con aggiunte, concernenti l’utilizzo di locali ulteriori rispetto a quelli riportati nell’ordine del giorno del Consiglio di Istituto e di cui si sia chiesta l’autorizzazione all’utilizzo, in quanto il parere formulato dal Consiglio al riguardo è obbligatorio anche se non vincolante per il Sindaco cui spetta la decisione relativa e costituisce atto di un procedimento amministrativo necessario e preordinato a valutare la compatibilità tra eventuali usi occasionali o ordinari di detti locali da parte di altri soggetti.
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