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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19557 del 24 maggio 2010

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19557 del 24 maggio 2010

Testo massima n. 1

Integra il reato di falso materiale in atto pubblico la condotta del medico che, prestando la propria opera professionale in una struttura privata convenzionata col servizio sanitario nazionale, alteri la cartella clinica, in quanto, in tal caso, il medico assume la qualità di pubblico ufficiale che svolge una pubblica funzione certificativa e la cartella clinica riveste natura di atto pubblico.

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