14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 23255 del 9 giugno 2011
Testo massima n. 1
La “scheda operatoria” redatta da un medico ospedaliero è caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica nonché dalla attestazione tipica della funzione del sanitario ospedaliero che assume funzione di pubblico ufficiale; trattasi, pertanto, di atto pubblico fidefacente che attesta le fasi e le modalità di svolgimento dell’attività chirurgica secondo le competenze dei sanitari impegnati nell’ambito della struttura ospedaliera ed ai fini ad essa pertinenti. Di conseguenza, la falsa attestazione contenuta in detta scheda integra il reato di cui all’art. 476, comma secondo, c.p..[ Nella specie nella scheda operatoria si attestava falsamente che “il mediastino posteriore risulta sede di verosimile infiltrazione neoplastica” e si ometteva di indicare l’avvenuta rimozione di una garza ivi colposamente dimenticata ].
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