14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7018 del 9 maggio 1989
Testo massima n. 1
L’esposizione all’esterno del veicolo dell’attestato di versamento in c/c della tassa per mezzi a motore [ cosiddetto disco-contrassegno ] contraffatto non integra il reato di truffa poiché la circolazione non avviene in forza di errore indotto con artifici e/o raggiri. Infatti, qualora gli agenti di polizia non esercitino il controllo, nell’erronea presunzione che il contrassegno esposto sia «pulito», il reato di truffa non è ipotizzabile. Qualora, invece, gli agenti rilevino l’alterazione o falsificazione del contrassegno, si accertano i delitti di falsità — oltre l’illecito fiscale che la contraffazione era destinata a dissimulare — ma non il delitto di truffa essendo la circolazione, fino a quel momento, avvenuta abusivamente e non fraudolentemente.
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