14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7606 del 15 luglio 1991
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza dei delitti di falso previsti dagli artt. 476 e 479 c.p., la sottoscrizione del foglio di presenza da parte dei pubblici dipendenti è atto pubblico in quanto costituisce la prova dell’esecuzione della prestazione del dipendente nel rapporto di pubblico impiego. L’atto è formato materialmente dallo stesso pubblico dipendente del quale è destinato a provare la presenza ed ha un rilievo giuridico autonomo — e quindi non può essere considerato atto interno — in quanto produttivo di effetti tra il dipendente e la pubblica amministrazione [ ai fini della retribuzione, delle ferie, dell’assistenza sanitaria, etc. ]. L’eventuale mancanza dell’attestazione da parte del capo ufficio non ha alcuna incidenza sul documento già firmato, con la sottoscrizione del foglio di presenza, dai singoli dipendenti.
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