14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11276 del 10 novembre 1994
Testo massima n. 1
Allorquando atti che sono intrinsecamente certificativi, diventano necessari e propedeutici alla manifestazione di volontà dell’organo pubblico e vengono falsificati per deviare la volontà pubblica o per rendere più difficile l’accertamento della situazione di fatto, presupposto di una certa decisione, la falsificazione di essi costituisce condotta punibile ai sensi dell’art. 476, non dell’art. 477 c.p. [ Fattispecie di falsità materiale avente ad oggetto le annotazioni contenute nelle schede predisposte per l’inquadramento nella qualifica funzionale dell’ufficio del personale di un comune ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]