14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10883 del 20 dicembre 1996
Testo massima n. 1
Atti pubblici del comune non sono solo gli atti del sindaco o degli organi collegiali che manifestano la volontà dell’ente verso l’esterno, ma qualunque atto che, pure proveniente da singoli consiglieri comunali, sia destinato per previsione di legge a determinare conseguenze giuridiche. Costituisce perciò il reato di falso in atto pubblico apporre la falsa sottoscrizione di un consigliere comunale alla richiesta presentata ai sensi dell’art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sul riordino delle autonomie locali, richiesta che, se sottoscritta dalla prevista quota di consiglieri comunali, impone di sottoporre al vaglio del comitato regionale di controllo deliberazioni della giunta ritenute illegittime dai firmatari.
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